(Obbligo in vigore dal 1° gennaio 2026)
» Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 74 e 77, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025);
- Provvedimento AE n. 424470/2025, che definisce modalità operative e termini per il collegamento;
- D.Lgs. 127/2015, art. 2, come modificato: obbligo di integrazione tra processi di registrazione dei corrispettivi e pagamenti elettronici.
» Cosa cambia dal 1° gennaio 2026
Tutti gli esercenti devono assicurare che ogni strumento di pagamento elettronico (POS, app, software o piattaforma digitale) sia collegato ''logicamente'' al proprio registratore telematico (RT) o server RT.
Non è richiesto alcun collegamento fisico: la procedura è interamente online.
Occorre evidenziare che il Provvedimento di cui al punto precedente ha finalità esclusivamente applicative e operative dell’art. 1, commi 74 e 77 della Legge n.207/2024, prevedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
Si evidenzia che la novità introdotta non modifica in alcun modo le modalità di emissione o trasmissione dei corrispettivi, né comporta variazioni nelle procedure di certificazione fiscale già in uso.
» Come funziona in pratica
Quando viene e ettuata una vendita pagata con strumento elettronico, il registratore telematico memorizza in modo puntuale la forma di pagamento utilizzata (es. carta, bancomat, app, ecc.) e il relativo importo.
Queste informazioni vengono riportate nel documento commerciale (se emesso) e restano archiviate nella memoria del registratore.
Ogni giorno, alla chiusura giornaliera o invio dei corrispettivi, il registratore telematico trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati complessivi (aggregati) dei corrispettivi e i totali giornalieri dei pagamenti elettronici memorizzati.
Non vengono trasmessi i dettagli delle singole transazioni, ma solo i totali aggregati giornalieri, nel rispetto delle specifiche tecniche già definite nei Provvedimenti AE.
» Come e ettuare il collegamento POS–RT
- Accedere al portale sul sito dell’Agenzia delle Entrate ''Fatture e Corrispettivi'';
- Entrare nell’area riservata con SPID, CIE, CNS o credenziali AE (al riguardo è possibile delegare un intermediario abilitato tramite il servizio ''Accreditamento e censimento dispositivi'';
- Proseguire con la procedura di abbinamento:
-
- Selezionare la sezione ''Corrispettivi → Gestisci Collegamenti'';
- Selezionare il registratore telematico già attivo e già censito nell’Anagrafe Tributaria);
- Il sistema mostrerà automaticamente l’elenco dei POS associati alla partita IVA (dati forniti dagli operatori finanziari).
- Associare ciascun POS al RT;
- Confermare l’abbinamento e salvare la ricevuta o la schermata di conferma.
» Termini per la registrazione
| CASISTICA | TERMINE |
|---|---|
| strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026 | La registrazione dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla messa online del servizio AE |
| per la prima associazione o per eventuali variazioni, | La registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese |
| La data di attivazione del servizio sarà comunicata con apposito avviso sul sito AE | |
» Indicazioni specifiche per i tabaccai
Le cessioni di tabacchi, valori bollati e altri generi di monopolio restano esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero non impedisce di emettere il documento commerciale in via facoltativa, anche per queste operazioni.
a) CASO 1 – Il tabaccaio emette il documento commerciale
L’esonero non impedisce di emettere il documento commerciale in via facoltativa.
In particolare, se si utilizza il registratore telematico (RT), anche per la cessione di tabacchi è possibile emettere volontariamente un documento commerciale con codice ''N2'' (operazione non soggetta a IVA), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
In tal caso, l’esercente deve registrare l’operazione inserendo nel documento commerciale l’importo complessivo incassato, anche se fiscalmente irrilevante, e memorizzare e trasmettere i dati tramite RT secondo le modalità ordinarie previste per le altre vendite.
Effetti e vantaggi:
- il sistema AE ha la possibilità di associare automaticamente i pagamenti elettronici tracciati ai corrispettivi trasmessi, evitando anomalie nei controlli automatici;
- il tabaccaio ha la possibilità di dimostrare con maggiore facilità la corrispondenza tra gli incassi POS e gli importi registrati;
- in caso di verifica, è più semplice documentare la coerenza tra incassi e aggi dichiarati.
Attenzione:
Il documento commerciale ''N2'' (emesso per i generi di monopolio) non comporta alcuna tassazione aggiuntiva in quanto costituiscono ricavi, in capo al tabaccaio, solo gli aggi a quest’ultimo riconosciuti. Tuttavia, è opportuno conservare la documentazione di dettaglio che giustifica gli aggi maturati.
b) CASO 2 – Il tabaccaio non emette il documento commerciale
Come già chiarito in passato, se l’esercente generi di monopolio decide non emettere il documento commerciale per le vendite relative ai tabacchi, è comunque necessario:
- registrare correttamente i corrispettivi derivanti dalle altre vendite soggette all’obbligo con la modalità in precedenza descritte (mantenere il collegamento logico tra POS e RT, come previsto dal Provv. AE n. 424470/2025);
- assicurarsi contestualmente che i pagamenti elettronici relativi alle vendite di tabacchi siano identificabili e separate dagli altri incassi, ad esempio tramite: o un POS dedicato, oppure tramite una chiara distinzione contabile o nel gestionale dei movimenti bancari.
Effetti e attenzioni:
- Come avviene già oggi, il sistema AE, incrociando i dati dei pagamenti tracciati e dei corrispettivi trasmessi, potrebbe rilevare incongruenze apparenti poiché gli incassi dei tabacchi non risultano nel flusso dei corrispettivi. L’Amministrazione finanziaria, sulla base di tale consapevolezza, ha più volte chiarito, in diversi documenti di prassi, che gli eventuali controlli in capo all’esercente non nascono esclusivamente per la motivazione di cui sopra, ma per più casistiche che portano l’Agenzia alla necessità di reperire maggiori informazioni.
- In tal caso, il tabaccaio dovrà essere in grado di giustificare le di erenze, documentando che gli importi incassati riguardano vendite esenti da documento commerciale e che i ricavi e ettivi sono limitati agli aggi riconosciuti.
Suggerimento operativo:
È utile conservare:
- la copia del contratto di concessione dei tabacchi;
- le rendicontazioni dei Monopoli di Stato;
- eventuali estratti conto POS o bancari che evidenziano gli incassi per tabacchi;
19 nov, 2025
