Dal decreto “Salva Italia” novità per chi chiede prestiti bancari

Pubblicato il 17/01/2012

(Art. 6 bis Legge 214/2011)

La legge di conversione del decreto Salva Italia ha introdotto importanti novità anche per chi chiede prestiti bancari, inserendo nel Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 01/09/1993, n. 385) l’articolo 117bis. In base alla nuova normativa:

1. viene posto un limite (pari allo 0,5 % trimestrale) alla commissione di massimo scoperto;

2. viene introdotta la commissione di istruttoria veloce, a seguito di sconfinamento, ma tale commissione è in misura fissa, espressa in valore assoluto (e non percentuale) ed è commisurata ai costi. Può essere fissato un tasso debitore sullo sconfinamento, ma sono previste eventuali ulteriori tutele con futuro intervento del C.I.C.R.

3. le clausole diverse rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle (le clausole, non il contratto, il che significa che il prestito viene mantenuto, ma non ha remunerazione).

Rispetto alla situazione attuale, un passo avanti per chi chiede prestiti bancari.

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