Tassazione delle rendite finanziarie

Pubblicato il 30/11/2011

Il DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la tassazione delle rendite finanziarie, comprese quelle riferite alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche, la cui tassazione salirà dal 12,5% al 20%. Ricordiamo che si considerano “non qualificate” le partecipazioni societarie che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5% o al 25%, che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

E’ prevista una disciplina transitoria per la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in oggetto possa essere assunto, invece del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente che si avvale del regime “dichiarativo”:
-        provveda a versare l’imposta sostitutiva del 12,5% eventualmente dovuta entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a UNICO2012;
-        operi l’affrancamento per “tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti”.
L’affrancamento (DL 138/2011) si affianca alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni prevista dall’art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, che consente di rivalutare il costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, posseduti al 1° luglio 2011, non in regime d’impresa. Per beneficiare della rivalutazione, entro il 30 giugno 2012:
-        devono essere pagate (integralmente o limitatamente alla prima rata) le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni, possedute alla data del 1° luglio 2011 (2% del valore emergente dalla perizia se la partecipazione posseduta non è qualificata);
-        devono essere redatte e asseverate le relative perizie di stima.

I contribuenti (in questo caso persone fisiche) potranno quindi valutare la convenienza ad avvalersi dell’una o dell’altra previsione normativa. Non esiste una regola certa: la convenienza dipende dall’entità della plusvalenza, dal valore complessivo della partecipazione, dai tempi previsti per la futura cessione.

Ricerca nel sito

Usa il form seguente per cercare tra le news di Confesercenti Piacenza