Più  alti i limiti per le liquidazioni IVA trimestrali

Pubblicato il 15/11/2011

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) ha innalzato i limiti di ricavi richiesti per beneficiare del regime della contabilità semplificata. Ora possono accedere al regime contabile semplificato le imprese individuali, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali i cui ricavi non siano superiori:
•    a 400.000 euro nel caso in cui l’attività svolta riguardi la prestazione di servizi. Il limite previgente era di 309.874,14 euro;
•    a 700.000 euro per tutte le altre attività. Il limite previgente era di 516.456,90 euro.

Il D.L. 70/2011 non aveva però modificato i limiti previsti per l’identificazione dei contributi trimestrali e mensili IVA che erano rimasti a 309.874,14 euro per le imprese di servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività.
La Legge di stabilità  (art. 4-undecies, comma 11) ha riallineato i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva, con quelli per la tenuta della contabilità semplificata: “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.

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