Legge di stabilità 2012: le novità  per lavoro e previdenza

Pubblicato il 15/11/2011

E’ stata definitivamente approvata dal Parlamento il 12 novembre 2011 la legge di stabilità 2012.
Le principali novità riguardanti il lavoro e la previdenza sono:

DURC: le imprese e le amministrazioni pubbliche dovranno richiedere, inviare e archiviare il DURC esclusivamente per via telematica sia per i lavori pubblici che per i lavori privati; inoltre nei contratti di appalto pubblici l’impresa sarà esonerata dalla presentazione del DURC, poiché lo stesso verrà richiesto direttamente dall’amministrazione interessata nei 5 giorni successivi al ricevimento dell’atto che rende necessaria la verifica della regolarità contributiva.

BUSTA PAGA: è stata prevista l’abolizione del cedolino paga e la sua sostituzione con una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle retribuzioni con esclusione delle presenze. La consegna della copia del LUL andrà effettuata entro tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la retribuzione o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l’elaborazione del libro unico. Il formato potrà essere, oltre che cartaceo, anche informatico e la consegna potrà essere effettuata anche via e-mail. Interessati al nuovo adempimento non sono più solo i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti, ma anche i committenti nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Il datore di lavoro che non rispetterà quanto previsto, rischia una multa da 125 a 770 euro, che possono giungere fino a 1.000 euro in caso di violazione riguardante più di 5 lavoratori o più di 5 mensilità, e fino a 1.500 euro se riguarda più di 10 lavoratori o più di 10 mensilità.

APPRENDISTATO: viene previsto lo sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016, per i primi 3 anni del contratto, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo; attualmente il regime contributivo degli apprendisti per le medesime aziende è del 1,5% per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% a partire dal 3° anno di apprendistato.

CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA: è previsto l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva e della relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per gli iscritti alla gestione separata, vale a dire amministratori, contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella forma a progetto, contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, contratti di prestazione occasionale dal momento in cui il reddito del prestatore supera i 5.000 euro annui. In particolare l’aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2012, passerà dal 26,72% al 27,72% per la generalità dei lavoratori, mentre da 17% al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione.

IRAP: si segnala che dal 2012 le Regioni potranno disporre che le somme erogate ai lavoratori in attuazione dei contratti collettivi per la produttività  possano essere dedotte dalla base imponibile IRAP.

PENSIONI: dall’anno 2026 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze (finestre di accesso).  “clausola di garanzia” in base alla quale se, applicando le norme già vigenti, nel 2026 non fosse raggiunto l’obiettivo minimo dei 67 anni, i requisiti relativi all’età anagrafica saranno ulteriormente incrementati con decreto direttoriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2023. A questo stesso decreto direttoriale, da emanare entro il 31 dicembre 2023, l’articolo 4-bis della legge di stabilità demanda l’eventuale adeguamento dei requisiti necessari per assicurare che coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026, abbiano un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. In ogni caso, alcune categorie di lavoratori, fra cui gli autonomi, giungeranno assai prima a questo traguardo, grazie soprattutto all’attesa di diciotto mesi già in vigore per l’accesso al trattamento pensionistico.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE: viene definita una sostanziale modifica della disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale mediante:
a) la soppressione delle norme che l’ammissibilità delle c.d. “clausole flessibili o elastiche”, alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva, vale a dire che le clausole flessibili ed elastiche possono essere regolate anche dalla contrattazione individuale;
b) la riduzione da 5 a 2 giorni lavorativi del periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica;
c) l’eliminazione della condizione che l’accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

ASTENSIONE ANTICIPATA DI MATERNITA’: viene attribuito ai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale il compito di autorizzare l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza sia in relazione a lavoro che siano considerati gravosi o pregiudizievoli per la salute delle mamma e del bambino, sia in casi di complicanze della gravidanza; finora il compito spetta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

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