Elenco clienti e fornori 2010: prossimo invio al 2 gennaio 2012

Pubblicato il 30/11/2011

Entro il prossimo 2 gennaio 2012, con apposita comunicazione telematica, tutti i titolari di partita IVA (con l’esclusione dei soggetti minimi e degli enti pubblici) dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco clienti e fornitori relativo al periodo d’imposta 2010.

Più nel dettaglio, per l’anno 2010, andranno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell’IVA e limitatamente alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list e le altre operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Gli elenchi dovranno indicare, per ciascuna cessione o prestazione:
a)    la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
b)    per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale:
·       per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata, l’eventuale ditta;
·       per soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale, l’attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di almeno una delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza.
c)    i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.
Ai fini dell’individuazione dei dati da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, occorre fare riferimento:
a)  al momento di annotazione nei registri IVA delle fatture emesse, dei corrispettivi o degli acquisti, di cui agli artt. 23, 24 e 25, del Decreto IVA; o, in mancanza,
b)  al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del Decreto IVA.

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 25.000 euro.

Particolare attenzione va quindi prestata alla compilazione della voce “modalità di pagamento” che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non si riferisce al mezzo di pagamento della fattura, ma bensì alla scelta tra una delle opzioni: importo frazionato, importo non frazionato, corrispettivi periodici.

La prima opzione fa riferimento a più operazioni collegate tra loro tramite fatture di acconto e saldo, stati di avanzamento lavoro o contratti (anche se la singola fattura non supera l’importo di soglia). La seconda si riferisce a un’operazione non legata ad altre operazioni poste in essere nei confronti dello stesso cliente/fornitore nel corso dell’anno; non rileva il modo in cui tale fornitura viene saldata, ad esempio il pagamento rateale.  La terza si riferisce a contratti di appalto, fornitura e somministrazione che prevedono un corrispettivo periodico: l’importo da indicare nella comunicazione è la somma delle fatture emesse e/o ricevute nell’arco dell’anno solare.

Per quanto riguarda le note di variazione:
- se rettificano documenti dell’anno, il dato da indicare è uno solo ed è quello della fattura al netto della nota;
- se rettificano documenti emessi negli anni precedenti, va comunicata solo se le fatture a cui fa riferimento la nota di variazione superano l’importo di 25.000 euro
Le sanzioni per la mancata o errata compilazione dell’Elenco Clienti e Fornitori vanno da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 2.065,00.

Prima dell’invio la comunicazione telematica sarà sottoposta ad un software diagnostica per evidenziare eventuali anomalie tecniche che potrebbero impedire il buon fine della spedizione.

Invitiamo quindi i clienti che non hanno affidato al nostro studio il mandato per la tenuta della contabilità a trasmetterci i file contenenti le comunicazioni da inviare entro il prossimo 15 dicembre, in modo da poterne programmare l’esame e l’invio in tempo utile.

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