Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 ottobre
Pubblicato il 14/10/2011
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un’eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione unicamente dai contribuenti:
· che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili;
· che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
· che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 10.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.
Nonostante la modifica dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% entrata in vigore il 17 settembre 2011, l’Agenzia Entrate ha precisato (risoluzione 96/E del 28.09.2011) che il modello IVA TR da trasmettere entro fine ottobre non è cambiato, e che le operazioni attive/passive con aliquota Iva al 21% vanno esposte nello stesso rigo in cui vengono indicate quelle con aliquota Iva al 20%. La differenza dell’1% va evidenziata tra le variazioni e gli arrotondamenti d’imposta.
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