P.iva inattive, elenco clienti fornitori, atti di accertamento, indagini finanziarie
Pubblicato il 30/09/2011
CHIUSURA PARTITA IVA INATTIVE ENTRO IL 4 OTTOBRE 2011
Art. 23, comma 23, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111
L’articolo 23, comma 23, del DL 98/2011 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 da effettuarsi entro il 4 ottobre 2011.
La modalità è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
I contribuenti possono evitare di consegnare all’Agenzia Entrate la copia del pagamento perché i dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato “entrano” direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. La chiusura della partita Iva sarà quindi effettuata dall’Agenzia Entrate in base ai dati ricavati dall’F24 dedicato e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato nel modello di pagamento. Non è quindi necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o il modello AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Nei confronti dei contribuenti che avessero cessato l’attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e che ora non dovessero cogliere l’opportunità concessa dal decreto legge 98/2011, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
PROROGA AL 31 DICEMBRE 2011 PER L’ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2010
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate N.133642/2011 del 16 settembre 2011
A seguito della modifica delle specifiche tecniche da adottare per l’invio dei dati, il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d’imposta 2010 è stato prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011.
La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25mila euro.
NUOVA ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Art. 29 del D.L. n. 78 del 2010
A decorrere dal 1° ottobre 2011 diventano esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
L’avviso di accertamento si presenterà con la forza precettiva tipica del titolo esecutivo, contenendo una intimazione espressa al pagamento di un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati e ponendo quello dei sessanta giorni come termine ultimo per evitare, previo pagamento, il recupero coattivo da parte dell’agente della riscossione.
In caso di mancato pagamento da parte del contribuente, decorsi ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi 60 + 30), la riscossione delle somme richieste (maggiorate dei relativi aggi di competenza dell’agente della riscossione), verrà affidata direttamente ad Equitalia s.p.a., la quale potrà a sua volta adottare le misure cautelari che riterrà opportune.
L’esecuzione forzata resta sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento degli accertamenti esecutivi agli agenti della riscossione; ma tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (es. fermi ed ipoteche) e non opera se gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.
INDAGINI FINANZIARIE ESTESE ANCHE AI PRIVATI
Corte di Cassazione sentenza n. 19692, depositata il 26 settembre 2011
La Cassazione ha sentenziato che le presunzioni sui versamenti in materia di indagini finanziarie trovano applicazione anche nei confronti di privati. Gli articoli del D.P.R. n. 600/1973 numero 32 (presunzioni) e numero 38 (rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche) riguardano le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività svolta, per quanto concerne i versamenti operati sui conti bancari e privi di giustificazione.
SPEDIZIONE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Ricordiamo che il 30 settembre scadono i termini entro cui i contribuenti (soggetti “solari”) sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO). Le presentazioni tardive, se effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni, possono essere regolarizzate con il versamento spontaneo, entro lo stesso termine, di una sanzione pari a 25 euro.
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