Orari dei negozi

Pubblicato il 02/09/2011

L’art. 6, comma 4, provvede a modificare l’art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sopprimendo le parole: “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.
Dunque, l’articolo 3 del DL n. 223/06, convertito in legge n. 248, sul quale la norma ora modificata interveniva, così ora recita:
“1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo  condizioni  di  pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento  del  mercato,  nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117,  comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come  individuate dal decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti  e  bevande sono  svolte senza i seguenti  limiti  e prescrizioni:
(…)
d-bis). in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.”.

Ricordiamo che il comma 7 del menzionato DL n. 98 dispone “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
Detto adeguamento si riteneva indispensabile quanto meno al fine della determinazione degli elenchi dei comuni turistici, ammesso che non dovessero ritenersi corrispondenti a quelli previsti a suo tempo dalle Regioni in relazione alla previsione, di cui al D. Lgs. n. 114/98, inerente le deroghe agli orari nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte.

Orbene, con la cancellazione del riferimento agli elenchi delle località turistiche la norma sperimentale sulle deroghe agli orari dei negozi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applica a tutti i comuni d’Italia e, secondo l’interpretazione che sembra imporsi, considerato l’inserimento della norma tra quelle previste dal DL n. 223 nell’esercizio della potestà legislativa statale piena in materia di tutela della concorrenza, pare doversi propendere per l’applicazione immediata di dette deroghe.

L’obbligo per le Regioni di adeguarsi entro il 1° gennaio 2012 varrebbe solo a perseguire lo scopo di armonizzare formalmente le norme statali con quelle regionali (queste ultime, comunque, non applicabili in quanto la competenza in materia di orari – seppure per una fase sperimentale – è stata avocata dallo Stato).

Quanto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ritiene comunque che le eventuali ordinanze emesse a livello comunale per motivi di ordine pubblico, le quali facciano riferimento a limitazioni degli orari, conservino tuttora validità o possano in futuro essere emesse all’occorrenza.

RE.TE. Imprese Italia ha promosso, mediante la predisposizione di un apposito emendamento, la soppressione della norma, in quanto, in conflitto con costante giurisprudenza costituzionale, crea un grave vulnus alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, che non può essere giustificato neanche ricorrendo al principio di tutela della concorrenza attribuita allo Stato ai sensi del secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost.

Una diversa interpretazione dilaterebbe la competenza statale in materia di concorrenza, che “non presenta – come ha precisato la Corte Costituzionale -  i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile su più soggetti”, e rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 della Cost., che attribuisce alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico. E, nel caso specifico, della materia del commercio, la cui regolamentazione va necessariamente calibrata in modo da rispondere al meglio alle esigenze della collettività amministrata sul territorio.

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