Festività, nuovi tirocini formativi, legittimo demansionamento della lavoratrice madre

Pubblicato il 30/09/2011

Manovra di ferragosto: le festività
Decreto Legge n. 138/2011
A decorrere dall’anno 2012 con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono annualmente stabilite le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e 2 giugno, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Detta disposizione, finalizzata a non sottrarre ore di lavoro al sistema produttivo, comporta problematica riguardanti il sistema retributivo dei lavoratori dipendenti e i relativi costi aziendali. Le festività che vengono spostate al venerdì e/o il lunedì comportano in via generale (retribuiti mensilmente) l’erogazione dello stipendio mensile senza aggravio di costi aggiuntivi. Le festività che verranno spostate alla domenica determineranno invece l’erogazione di una giornata di retribuzione aggiuntiva.

I nuovi tirocini formativi
Decreto Legge n. 138/2011, Ministero del Lavoro 12 settembre 2011 n. 24
I tirocini possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio e per una durata massima di 6 mesi. ll Ministero del lavoro, ha precisato che se gli ispettori in sede di verifica in azienda accertano che il tirocinio non è conforme alla nuova regolamentazione, oppure se avviato prima del 13 agosto u.s. non è conforme alla normativa previgente, procedono a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative, che prevederanno anche  il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.
Il Ministero ha anche elencato i tirocini che sono esclusi dal campo di applicazione dell’art. 11 del DL. 138/2011:
- dei tirocini c.d. di reinserimento o inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni;
- dei tirocini promossi a favore dei disabili, degli invalidi fisici, psichici e sensoriali (per i quali resta in vigore la disciplina specifica di cui all’art. 11, c.2, L. 68/1999);
- dei tirocini promossi in favore di soggetti in trattamento psichico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione;
- dei tirocini promossi a favore degli immigrati, nell’ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- dei tirocini rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro, dalle Regioni e Province;
- dei tirocini curriculari, ossia quelli inclusi in piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione. Proprio in merito a questi ultimi, il Ministero del lavoro precisa che per essere considerati curriculari i tirocini devono soddisfare tre condizioni, vale a dire essere promossi da Università o Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio dei titoli accademici, da Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale o da centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con Regione o Provincia, avere come destinatari studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso e devono essere svolti all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi (es: tirocinio per l’elaborazione della tesi di laurea).

Legittimo demansionamento della lavoratrice madre
Ministero del lavoro, risposta ad interpello 21 settembre 2011 n. 29
Il Ministero, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha ammesso la possibilità di stipulare un patto di demansionamento tra il datore d lavoro e la lavoratrice madre che rientra in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino.
Tuttavia, precisa il Ministero, si deve verificare che il contesto aziendale sia tale che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire l’esercizio delle mansioni.
Non è invece lecito, finché dura il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, che dalla soluzione innanzi prospettata consegua anche la decurtazione della retribuzione, in quanto tale soluzione appare in contrasto con la finalità della norma che comunque preclude il recesso datoriale anche nelle ipotesi di soppressione del posto di lavoro (a meno che non si verifichi la cessazione dell’attività dell’azienda).

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