D.L. 13 agosto 2011, n. 138
Pubblicato il 02/09/2011
Lo scorso 13 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 con l’obiettivo di individuare immediate misure per la stabilizzazione, per favorire lo sviluppo, a sostegno dell`occupazione, per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonché in materia di liberalizzazione di attività economiche.
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è una manovra ad ampio raggio che prevede il recupero di 45,5 miliardi di euro in due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzato all`anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013.
In questi giorni è in corso il dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto e la situazione appare ancora molto confusa.
Il Decreto Legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed alcune novità prevedono effetti immediati, richiedendo quindi particolare attenzione per evitare di incorrere in sanzioni.
Ci riferiamo alla norma riferita alla limitazione all’uso dei contanti. L`art. 2 comma 4 del D.L. 138/2011 prevede la riduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contante o mediante assegni trasferibili (con effetto dal 13 agosto 2011).
Si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con più pagamenti. A titolo di esempio: il pagamento di una fattura di 4.000 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l`apposizione della clausola Non Trasferibile o tramite bonifico o altro pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, ecc.).
Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo superiore ai 2.499,99 euro dovranno essere chiusi o ridotti entro il limite.
Le sanzioni applicabili all`inosservanza della normativa vanno dall`1% al 40% delle somme trasferite con un minimo di 3.000 euro; qualora la somma trasferita sia superiore ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte.
Altre novità fiscali previste dal Decreto riguardano il cd contributo di solidarietà, l’aumento delle addizionali IRPEF, il nuovo regime per le rendite finanziarie, i dividendi e i capital gain, la robin tax per il settore energetico e altro ancora.
Sono però novità che non hanno un impatto immediato (a differenza del caso sopra illustrato) e considerata l’estrema confusione che regna in questi giorni e le numerose ipotesi di modifica al vaglio del Parlamento, preferiamo rimandare l’esame di queste novità dopo la conversione in legge del Decreto.
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