Scadenze fiscali di Agosto
Pubblicato il 29/07/2011
Scadenze fiscali di Agosto
Art. 3 D.P.C.M. 12-5-2011 pubblicato in GU n. 111 del 14 maggio 2011.
Gli adempimenti fiscali con scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1° ed il giorno 20 del mese di agosto 2011 possono essere effettuati entro giorno 20, senza alcuna maggiorazione. E poiché il 20 agosto cade di sabato, il termine è automaticamente rinviato a lunedì 22 agosto.
Resta ferma al 5 agosto la scadenza dei versamenti con maggiorazione dello 0,40 %, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto e che interessa:
• le persone fisiche per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e acconto della cedolare secca sugli affitti;
• i soggetti diversi dalle persone fisiche che applicano gli studi di settore per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e acconto della cedolare secca sugli affitti.
Niente IRAP per i “piccoli” imprenditori
Corte di Cassazione – sentenza 16340 depositata il 27 luglio 2011
La Corte di Cassazione ha sentenziato che sono esenti dal versamento dell’IRAP anche i piccoli commercianti e artigiani e, in generale, i piccoli imprenditori che lavorano senza l’ausilio di dipendenti e/o collaboratori e con i mezzi strumentali indispensabili all’attività. Il concetto di “autonoma organizzazione” non deve quindi considerato solo con riferimento ai liberi professionisti ma va esteso anche gli imprenditori in genere (nel caso trattato dalla sentenza il contribuente era un ambulante).
La sentenza ha ribadito che in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
b) non impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;
c) non si avvalga (se non in modo occasionale) di lavoro altrui.
Riduzione ritenuta sui bonifici per spese di ristrutturazione/risparmio energetico (36%/55%)
Decreto Legge n.98 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011 n.155
La recente manovra fiscale ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto da operare sui pagamenti effettuati, con bonifico bancario o postale, in relazione a spese per recupero del patrimonio edilizio (36%) e per riqualificazione energetica (55%).
La nuova ritenuta si applica ai bonifici effettuati dal 6 luglio 2011.
Cogliamo l’occasione per ricordare che:
• la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, che va scorporata considerando in ogni caso l’aliquota del 20%, indipendentemente dall’aliquota effettivamente applicata;
• la banca/posta che opera la ritenuta è quella del soggetto che riceve il pagamento;
• in caso di prestazioni normalmente assoggettabili a ritenuta d’acconto (per esempio le prestazioni professionali) si applica solo la ritenuta ad opera della banca/posta.
Segnaliamo infine che il DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo”), in vigore dal 14 maggio 2011, ha rimosso sia l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, sia l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
Chiusura agevolata partite IVA inattive
Decreto Legge n.98 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011 n.155
Come già anticipato nel precedente Promemoria, la recente manovra fiscale ha previsto la possibilità di regolarizzare la tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività Iva, mediante versamento, entro il 4 ottobre 2011, di un importo pari ad euro 129,11 (sanzione minima ridotta ad un quarto) purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Per il versamento l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 8110.
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