Le novità fiscali della Manovra 2011

Pubblicato il 14/07/2011

Decreto Legge n.98 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011 n.155

Il 6 luglio 2011 è  stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.155 (ed è quindi entrato in vigore) il Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

Tra le numerose novità  in materia fiscale segnaliamo:

Il nuovo ravvedimento sprint
Il ravvedimento ‘sprint’ può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario. Il ravvedimento breve potrà quindi essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza. Nulla cambia per il ravvedimento lungo che potrà ancora essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Nel caso del ravvedimento ‘sprint’ (entro 14 giorni dalla scadenza) la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve.

Ritenute d’acconto per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali
E’ ridotta dal 10% al 4% la ritenuta, attiva dallo scorso 1° luglio 2010, sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali  e della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Riporto delle perdite fiscali IRES
Le perdite fiscali potranno essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le residue perdite fiscali pregresse saranno utilizzabili nell’esercizio successivo, e nei seguenti, fino a capienza, sempre nel rispetto del limite massimo dell’80,00% del reddito imponibile oggetto dello scomputo (è stato rimosso il limite quinquennale al riporto delle perdite).
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Modifiche al regime dei contribuenti minimi
A decorrere dal 1°  gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi (ex art. 1, c. 96-117, Legge n. 244/2007) risulterà applicabile solo alle persone fisiche che avvieranno un’attività di impresa, arte o professione dal 2010 e a chi ha già avviato un’attività successivamente al 31 dicembre 2007.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, sarà pari al 5,00% e risulterà applicabile solo per un quinquennio (periodo d’imposta di avvio dell’attività e i quattro successivi) purché risultino congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
•    il contribuente non deve aver esercitato, negli ultimi tre anni, un’attività artistica, professionale o imprenditoriale, anche in forma associata o familiare;
•    l’attività non deve costituire, in nessun modo, la mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, sotto forma di lavoro autonomo o dipendente (salvo il caso in cui sia l’attività svolta sia consistita nel periodo di pratica professionale obbligatoria). È ammessa la continuazione dell’attività svolta da un altro soggetto, solo se l’ammontare dei relativi ricavi, conseguiti nell’anno precedente a quello di accesso al beneficio, non risulti superiore a 30.000 euro.
I soggetti in possesso dei nuovi requisiti decadono dal regime qualora:
•    nell’anno solare precedente, si siano conseguiti ricavi ovvero percepiti compensi, ragguagliati all’anno, superiori a 30.000 euro, si sono effettuate cessioni all’esportazione, sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, erogato utili da associazione in partecipazione;
•    nel triennio solare precedente, si sono effettuati acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e locazione, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Al ricorrere di una di tali ipotesi, il regime dei contribuenti minimi cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo.

I contribuenti che non possiedono i nuovi requisiti soggettivi, ma presentano comunque le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della Legge n. 244/2007 risulteranno comunque esentati dall’Irap, ed esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva previsti dal D.P.R. n. 100/1998.

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