Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n°11/2011 del 15 giugno 2011
Pubblicato il 14/06/2011
DIRITTO CAMERALE 2010
Le imprese iscritte al Registro Imprese sono tenute a versare alla Camera di commercio un diritto annuale. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 103161 del 30 maggio 2011, ha confermato che la proroga dei versamenti disposta dal DPCM 12 maggio 2011 (cfr nostro Promemoria 10/2011) si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
In seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 23/2010 alla legge 580/1993 è cambiato il sistema di determinazione della misura del diritto annuale e la quantificazione della stessa misura, per le società semplici (agricole e non) e per quelle costituite tra avvocati (articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001), iscritte nella sezione speciale. Dal 2011 questi soggetti pagheranno il tributo in base al risultato del fatturato relativo all’esercizio precedente e non più in misura fissa.
Discorso inverso per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, che passano da un importo variabile a uno fisso.
Il 2011 è anche il primo anno in cui gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) sono obbligati al pagamento, in misura fissa. Si tratta di associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente.
Tutti i nuovi iscritti, anche quelli che negli anni successivi al primo dovranno pagare un importo commisurato al fatturato, nel primo anno versano una quota prestabilita:
• 30 euro per gli iscritti al Rea
• 200 euro per le nuove società semplici “non agricole” e “tra avvocati”
• 100 euro per le nuove società semplici agricole (le cui sedi secondarie costituite nel 2011 versano, quindi, 20 euro).
La misura del diritto annuale per il 2011 è la seguente:
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del R.I. 88,00 18,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del R.I. 200,00 40,00
Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente) 30,00
Altre imprese * **
Unità locali di imprese estere iscritte al REA (per ogni unità) 110,00
* per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, ancorché annotate nella sezione speciale, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato realizzato nel 2010, la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella:
Scaglioni di fatturato (in euro) Misura diritto camerale Scaglioni di fatturato (in euro) Misura diritto camerale
0 100.000 200 euro Oltre 1.000.000 10.000.000 0,009%
Oltre 100.000 250.000 0,015% Oltre 10.000.000 35.000.000 0,005%
Oltre 250.000 500.000 0,013% Oltre 35.000.000 50.000.000 0,003%
Oltre 500.000 1.000.000 0,010% Oltre 50.000.000 0,001% (max 40.000 euro)
** le imprese con unità locali diverse dalla sede principale devono versare, per ognuna di esse, a favore delle CCIAA territorialmente competenti, un diritto annuale supplementare pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro.
REDDITOMETRO: PARTITE LE PRIME LETTERE AI CONTRIBUENTI “A RISCHIO”
Da alcuni giorni l’Agenzia Entrate ha avviato la spedizione di lettere ai contribuenti persone fisiche il cui reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2009 potrebbe non essere ritenuto congruo rispetto alle spese sostenute nello stesso periodo.
La lettera non costituisce un vero e proprio invito al contraddittorio, né instaura un procedimento di natura amministrativa nei confronti del contribuente: si tratta solo di una segnalazione di anomalia che potrebbe, in futuro, costituire la base per un accertamento sintetico nei confronti del contribuente (accertamento che però, in base a quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 21/2011, potrebbe prendere il via solo dal 2012).
Dopo aver verificato l’anomalia segnalata, consigliamo comunque al contribuente di rispondere alla lettera informando l’Agenzia delle motivazioni in base alle quali le spese sostenute siano da ritenersi giustificate.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.
Cordiali saluti.
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