Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 12/2011 del 30 giugno 2011
Pubblicato il 29/06/2011
| Prossime scadenze fiscali
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011 |
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| Come Vi abbiamo anticipato nel nostro Promemoria n. 10 del 31 maggio 2011, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca. Il Decreto prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La proroga riguarda indistintamente tutte le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti (società ed enti) la proroga si riferisce soltanto ai contribuenti/imprese assoggettati agli studi di settore. Più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà essere consegnato ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011. A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato invece previsto un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Il Decreto prevede infine che le scadenze che cadono tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte rinviate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo. Non rientrano però in questa ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 %, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.
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La firma del Revisore sulla Dichiarazione dei redditi Risoluzione n. 62/E dell’8 giugno 2011 |
| Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap vanno sempre sottoscritte dal soggetto che ha firmato la relazione di revisione relativa a quel periodo d’imposta, anche se l’incarico di controllo è nel frattempo cessato.
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 5, Dlgs 471/1997 punisce i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio, identificati proprio perché tenuti a sottoscrivere la dichiarazione, con una sanzione del 30% dei propri compensi, nei casi in cui dalle omissioni nella loro relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell’Irap. |
| Tenuta delle scritture contabili: comunicazione del depositario
Risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011 |
| Agenzia Entrate ha precisato che l’obbligo di comunicare alla stessa la variazione del luogo di conservazione dei libri contabili spetta al contribuente e non al depositario con il quale cessa il rapporto di custodia delle scritture. Quest’ultimo può presentare i modelli di “variazione dati” solo in presenza di apposita delega.
Il depositario, interessato al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione, può chiedere al contribuente una prova dell’invio del modello di variazione dei dati. In mancanza di tale conferma, comunica all’Agenzia la risoluzione del rapporto di deposito presentando una copia del verbale di consegna delle scritture. Il mancato invio da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta dei libri contabili comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. La comunicazione della variazione dei dati (modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) è a carico dell’imprenditore con le seguenti modalità:
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| Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.
Cordiali saluti. |
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