Promemoria e aggiornamento del lavoro n° 11/2011 del 15 giugno 2011

Pubblicato il 14/06/2011

MANCATO GODIMENTO DI PERMESSI E EX FESTIVITÀ
Ministero del Lavoro Nota Circolare 3 giugno 2011
A fronte di un interpello del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in cui si chiedeva al Ministero se esistono obbligazioni contributive a carico dei datori di lavoro i cui dipendenti non abbiano goduto ovvero non abbiano indennizzato il mancato godimento dei permessi e delle ex festività nei termini disposti dai Contratti Collettivi Nazionali, il Ministero ha fornito l’interpretazione che segue.
I permessi per Riduzione di Orario di Lavoro costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione.
Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale, generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Si sottolinea, inoltre, che i permessi in questione possono essere fruiti sia individualmente che collettivamente: nel primo caso ciascun lavoratore può beneficiare degli stessi in virtù di apposita richiesta indirizzata all’azienda entro un determinato termine di preavviso; nella seconda ipotesi, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Analogamente con riferimento all’istituto delle ex festività o festività soppresse, i lavoratori hanno diritto di fruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione). Anche in tale ipotesi, i permessi trovano la propria regolamentazione nell’ambito della contrattazione collettiva e sembrerebbero costituire diritti disponibili.
Il ROL, pertanto, è in istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all’accordo delle parti e il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, nonché in considerazione della nuova prospettiva della attività di vigilanza volta al contrasto di violazioni di carattere “sostanziale”, che non risultano sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, in ordine ai permessi orari di cui sopra, in quanto non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
Con particolare riferimento, invece, all’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonché del mancato pagamento  dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, si evidenzia che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. Pertanto, si ritiene che l’adempimento dell’obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

PRESIDENTE DI COOPERATIVA E LAVORO SUBORDINATO
INPS, Messaggio 8 giugno 2011 n. 12441
L’INPS ha precisato che non sussiste in via generale incompatibilità tra la carica di presidente di cooperativa ed il rapporto di lavoro subordinato purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato ad un organo diverso e il presidente della cooperativa svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuta del lavoro dirigenziale.
L’Istituto previdenziale giunge a questa conclusione partendo dal fatto che l’orientamento prevalente dei giudici di legittimità ritiene che la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile  con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Tale affermazione non è neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
Nello specifico la Suprema Corte ha più volte ribadito che, per la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa, deve accertarsi lo svolgimento in concreto di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico; tali attività, inoltre, debbono essere rese in posizione di subordinazione. E’ necessario, quindi, che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

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