Promemoria e aggiornamento del lavoro n° 9/2011 del 15 maggio 2011
Pubblicato il 13/05/2011
Conciliazione Lavoro presso i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Legge n. 183/2010, Circolare Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro 14 aprile 2011 n. 1056
Con la pubblicazione del nuovo Regolamento delle Commissioni di Certificazione e Conciliazione, a partire dal 2 maggio presso i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro sarà possibile vedere riconosciuti i propri diritti senza dover ricorrere necessariamente al Giudice.
A seguito delle Intese sottoscritte con il Ministero del Lavoro lo scorso 18 febbraio, il Consiglio Nazionale ha provveduto alla definizione del nuovo regolamento ad uso delle commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell’Ordine.
Le competenze affidate alla commissione di certificazione sono le seguenti:
- certificazione dei contratti o singole clausole in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 L. 4/11/2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.
Il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, è di 3 membri. Durano in carica 3 anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio Provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento. Il preventivo tentativo di conciliazione è obbligatorio se le parti o i terzi, intendono impugnare un contratto già certificato. Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso. Il procedimento conciliativo è molto snello, presentata l’istanza la controparte ha 20 giorni di tempo per far pervenire eventuali scritti difensivi. La commissione fissa entro i successivi 10 giorni la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve comunque esaurirsi entro i successivi 30 giorni. Il Segretario della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la DPL di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.
Sicurezza: Verifiche Periodiche alle Attrezzature di Lavoro
D.M. 11 aprile /2011 – D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
La nuova norma sui lavori usuranti (Dlgs di riforma del pensionamento) prevede che il datore di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro, comunichi per via telematica alla DPL e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così definiti:
- lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
I datori che svolgono lavorazioni con voci di tariffa INAIL per specifiche attività impegnati all’interno di processi produttivi in serie sono tenuti a darne comunicazione alla DPL e ai competenti istituti previdenziali entro 30 giorni dall’inizio delle predette attività. Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a verificare periodicamente le attrezzature di lavoro, quali scale aeree, ponti mobili, ponti sospesi, idroestrattori, apparecchi di sollevamento.
La prima di tali verifiche, il cui costo è a carico del datore di lavoro, deve essere fatta dall’INAIL, le successive dall’ASL. Sia l’INAIL che l’ASL possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. E’ competente ad effettuare le verifiche anche l’ARPA nelle Regioni ove sono state attribuite a loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali. La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, mentre le successive entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro.
Pagamenti “in nero” e obblighi del lavoratore verso il fisco
Corte di Cassazione, Sentenza 5 maggio 2011 n. 9867
Con sentenza n. 9867 del 5 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione dei compensi al fisco da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta), non esime il soggetto obbligato (lavoratore) dal pagamento del tributo, in presenza di compensi erogati “in nero”, atteso che lo stesso è specificatamente gravato dall’obbligo di dichiarare i redditi soggetti a ritenuta, in quanto essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, nel rispetto del criterio di progressività postulato dall’art. 53 della Costituzione, va calcolata l’imposta dovuta.
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Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.
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