Obbligo per le imprese individuali di indicare il proprio indirizzo PEC nelle domande di iscrizione al Registro delle imprese. Scadenza del 30 giugno. Semplificazioni.

Pubblicato il 04/04/2013

Come è noto, l’art. 5, comma 1, del DL n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, stabilisce che l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 (ovverosia l’obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali), dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che comunque tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

Confesercenti, nell’ambito di RETE Imprese Italia, aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, nelle scorse settimane, che potesse essere consentita una modalità semplificata per un invio massivo da parte delle Associazioni di categoria di un consistente numero di caselle PEC delle imprese individuali, in quanto ciò, da un lato, ridurrebbe fortemente il numero di comunicazioni nei confronti del Registro imprese e, dall’altro, faciliterebbe l’adempimento da parte di tutte quelle ditte individuali che non possiedono una firma digitale.

Il MISE, con nota del 2 aprile scorso, ha risposto alla richiesta che, “tenuto conto dell’immediatezza della scadenza, ed in via eccezionale, per evitare una mancata applicazione della norma, che si pone a fondamento dell’INI-PEC e quindi della parte dell’Agenda digitale italiana che regola i rapporti tra Amministrazione ed impresa, si ritiene che l’Associazione possa procedere alla trasmissione massiva degli indirizzi PEC dichiarando, sotto la propria responsabilità, che presso di sé sono depositate tutte le deleghe, rilasciate dai conferenti procura, pronte per essere esibite alla CCIAA in caso di richiesta”.

Il MISE ha chiarito che sarà necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Le modalità operative di tale eccezionale e contingente semplificazione procedurale saranno concordate tra l’Associazione e il sistema camerale. In questo senso Vi faremo conoscere appena possibile gli accordi che verranno presi con Unioncamere.

Ricerca nel sito

Usa il form seguente per cercare tra le news di Confesercenti Piacenza